Cinque per mille ma non per tutti

cinque per mille

In mezzo nuovi criteri per la redistribuzione dell’inoptato, sanzioni che confluiscono nel bilancio dello Stato e obblighi di trasparenza che possono, se disattesi, trasformarsi in pene pecuniarie.

Non mancano certo le novità rispetto al passato nella nuova disciplina del cinque per mille, il DL 3 luglio 2017, n°111 collegato alla Riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n° 106), entrato in vigore il 19 luglio. Un decreto attuativo che segue quello del febbraio scorso sul Servizio civile universale, continuando l’opera riformatrice delle norme che regolano il Terzo Settore.

Al momento rimangono invariati i soggetti destinatari del contributo, anche se si rinvia ad un ulteriore provvedimento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) da emanare entro i prossimi 120 giorni le modalità e i termini per dare vita e pubblicare l’elenco permanente degli enti iscritti e di quelli ammessi annualmente.

Quindi correttamente potremmo ipotizzare che la riforma non è completa anche perché proprio il Dpcm da venire dovrà anche definire i criteri di ripartizione della quota del cinque per mille e di quella riguardante le scelte non espresse, nonché le modalità di pagamento e la documentazione da produrre per ottenerlo. Insomma la parte più corposa è ancora in divenire.

Eppure nel decreto approvato novità sostanziali sono tuttavia già presenti, il tenore e lo sbilanciamento è però sugli obblighi per gli enti.  Ora il pagamento della quota spettante all’ente invece che all’attuale terzo esercizio successivo dalla richiesta, dovrebbe essere corrisposto entro il secondo, bene, ma c’è un se. Nello specifico, sempre che la documentazione necessaria (che scopriremo quale essere tra 120 giorni) arrivi in tempo. Altrimenti addio beneficio, la tardiva comunicazione comporta il decadimento del diritto.

Infine le maggiori novità riguardano l’introduzione di un importo minimo erogabile a ciascun ente e gli obblighi di trasparenza e pubblicità dello stesso sulla destinazione del contributo. In sintesi, verrà introdotta una soglia minima per avere diritto al beneficio, mentre per conoscere il futuro dell’inoptato, ora redistribuito in proporzione alle scelte ricevute, bisognerà attendere i fatidici 120 giorni. C’è di che scontentare molti detta così. Chi rischia di non ricevere più la propria quota, magari piccola, ma importante per le proprie dimensioni, e chi all’opposto, in quanto “grande” rischia di vedersi sensibilmente decurtato l’introito. Staremo a vedere.

Diventa obbligatoria oltre al rendiconto e alla relazione illustrativa da inviare al ministero competente, anche la pubblicazione di importi e rendiconti sul proprio sito entro trenta giorni, con comunicazione entro sette giorni. Se si è inadempienti o tardivi? Sanzioni amministrative, il 25% di quanto percepito che va direttamente nel bilancio dello Stato. Se poi il cinque per mille è utilizzato per coprire le spese di promozione per le campagne di sensibilizzazione messe in atto, il pericolo è quello di dovere restituire il contributo utilizzato.

(G. B.)

Per saperne di più: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

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