Ius soli

Ius soli

Da giorni si sente parlare in Tv o si legge sui quotidiani nazionali sulle discussioni e il disaccordo tra esponenti dei diversi partiti politici nazionali al Senato sul disegno di legge relativo allo Ius soli – testo approvato nel mese di ottobre del 2015 dalla Camera dei Deputati – ovvero, sulla questione dell’acquisizione della cittadinanza italiana.

Che cos’è lo Ius soli e cosa prevede?
Il termine latino significa “legge del suolo”, infatti con lo ius soli chiunque nasce nel suolo di una certa nazione diventa automaticamente cittadino (es. Stati Uniti).
Secondo le disposizioni attualmente in vigore Legge 5 febbraio 1992 n. 91, chi nasce in Italia da genitori stranieri e continua a viverci legalmente  può diventare cittadino italiano, ma soltanto al compimento della maggiore età ovvero, a 18 anni.
Nel caso in esame, se dovesse diventare legge la proposta bloccata al Senato ci sarebbero due modi per diventare cittadini italiani. Le novità riguardano la fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita c.d. ius soli e l’introduzione di una nuova fattispecie di acquisizione della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico nel territorio nazionale c.d. ius culturae.
Secondo il testo approvato dalla Camera dei Deputati, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanete o in possesso del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ciò vuol dire che almeno uno dei genitori del minore deve essere in possesso del permesso di soggiorno da almeno 5 anni). In questo caso la cittadinanza viene acquisita mediante la dichiarazione di volontà da uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore in questione ed entro la maggiore età dell’interessato.
La seconda fattispecie (ius culturae) riguarda il minore straniero nato in Italia o che abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente un percorso scolastico nel territorio della Repubblica. Anche in questo caso – come nel primo – uno dei genitori deve essere in possesso di un permesso di soggiorno. Nel caso in cui la frequenza riguardi l’istruzione primaria è necessario che il bambino/a abbia concluso l’iter scolastico positivamente.
In entrambe le fattispecie l’interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età può:

  • rinunciare alla cittadinanza acquisita, se in possesso di altra cittadinanza;
  • effettuare richiesta all’ufficiale di stato civile nel comune di residenza per acquisire la cittadinanza italiana, se non sia stata espressamente avanzata la dichiarazione di volontà del genitore.

Un altro caso che riguarda la concessione del diritto di cittadinanza, può chiederla chi fa ingresso in Italia prima del compimento della maggiore età ed è residente nel territorio nazionale da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente un ciclo scolastico e aver ottenuto il titolo finale.

Infine, tra le ultime disposizioni della proposta, si prevede l’esonero  del contributo di € 200,00 (previsto dalla legge attualmente in vigore), se i documenti relativi alla richiesta di cittadinanza riguardano i minori.
È importante ricordare che la dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa dai genitori entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Qualora il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, il ragazzo interessato può presentare lui stesso la richiesta di cittadinanza entro e non oltre il compimento del ventesimo anno di età.
Mentre, gli ufficiali di anagrafe, sono tenuti nei sei mesi che precedono il compimento del diciottesimo anno di età, di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera la possibilità di acquisire il diritto di cittadinanza per ius soli o ius culturae. In caso di inadempimento di questo obbligo di informazione, da parte degli ufficiali, il termine di decadenza per la richiesta della cittadinanza viene sospeso.

A. I.

Per saperne di più: senato.it

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